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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1965, n. 115

Regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2008)
Testo in vigore dal:  27-3-1965

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

È approvato nell'unito testo sottoscritto dal Ministro per la grazia e giustizia il regolamento per la esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1965

SARAGAT MORO - REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato

alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1963 Atti del

Governo, registro n. 191, foglio n. 51. - VILLA