stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1960, n. 570

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/03/2022)
nascondi
vigente al 25/04/2024
  • Articoli
  • 1
  • Allegati
Testo in vigore dal:  25-2-2003
(Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali-art. 41)
aggiornamenti all'articolo






Art. 41.
(T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 39, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 23)


Il voto è dato dall'elettore presentandosi personalmente all'Ufficio elettorale.
I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto
((in un qualsiasi Comune della Repubblica))
.
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.
I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.
L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.
Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.
I certificati medici possono essere rilasciati soltanto dai
funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.
Detti certificati devono attestare che la infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.
((L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni))
.