stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1957, n. 361

Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/07/2022)
nascondi
Testo in vigore dal:  10-9-1991
(Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati-art. 56)
aggiornamenti all'articolo

Art. 56.


((1. I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo 55 possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici disignati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.
2. Detti certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche))
.