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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1956, n. 322

Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/1995)
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vigente al 26/04/2024
Testo in vigore dal:  1-7-1956

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1955, n. 51, che delega al Governo l'emanazione di norme generali e speciali in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, contenente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, contenente norme generali per l'igiene del lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, contenente norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, contenente norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Art. 1


Le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro contenute nei presente decreto si applicano ai lavori, ai quali siano addetti lavoratori subordinati ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547:
a) per le riprese dei film dalle imprese della produzione cinematografica e da quelle che gestiscono teatri di posa, ivi comprese le costruzioni e demolizioni di scene e le opere provvisorie in genere e le relative lavorazioni accessorie svolgentisi sia in teatri di posa che in esterno;
b) agli stessi lavori di cui alla precedente lettera a) svolti dalle imprese della ripresa televisiva.