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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2000, n. 152

Regolamento recante norme per la definizione dei criteri e delle procedure per l'individuazione dei soggetti privati partecipanti al Sistema statistico nazionale (SISTAN) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125.

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Testo in vigore dal:  29-6-2000

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 28 aprile 1998, n. 125, recante "Finanziamento integrativo per il censimento intermedio dell'industria e dei servizi relativo al 1996";
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche e integrazioni, recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riforma dell'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2000 recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro sen. prof.
Franco Bassanini;
Considerato che l'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 125 del 1998 stabilisce che:
al Sistema statistico nazionale (SISTAN) partecipano i soggetti privati che svolgono funzioni o servizi d'interesse pubblico o si configurano come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema stesso;
tali soggetti sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo criteri che garantiscono il rispetto dei principi di imparzialità e completezza dell'informazione statistica e che ad essi si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 322 del 1989;
Rilevato come ai fini della suddetta individuazione la definizione dei criteri costituisca distinto ed autonomo adempimento preliminare anche perché i suddetti criteri dovranno essere osservati in ogni successiva circostanza nella quale si procederà all'individuazione di soggetti privati aventi i requisiti per la partecipazione al SISTAN;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 1999;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Criteri
1. L'individuazione dei soggetti privati che svolgono funzioni o servizi d'interesse pubblico o si configurano come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema statistico nazionale (SISTAN) avviene, nel rispetto dei principi d'imparzialità e completezza dell'informazione statistica, secondo i seguenti criteri:
a) potenziamento della capacità informativa del SISTAN, mediante la copertura di nuovi settori di informazione o la disponibilità di informazioni complementari ed integrabili con altre già disponibili presso il sistema stesso;
b) incremento della capacità organizzativa del sistema, apportando, quale ente titolare di una rilevazione o intermedio rispetto ad altro ente, un contributo significativo nel processo di produzione dei dati o nella creazione di sistemi informativi statistici;
c) realizzazione di economie nello svolgimento delle rilevazioni determinando risultati che non potrebbero conseguirsi se non attraverso un consistente impiego di risorse;
d) diminuzione del carico statistico sui rispondenti;
e) garanzia dell'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell'art. 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125, si veda in note alle premesse.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1998 ( (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"Art. 17 (Regolamenti).
(Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge n. 125/1998 (Finanziamento integrativo per il censimento intermedio dell'industria e dei servizi relativo al 1996).
"Art. 2. - 1. Al sistema statistico nazionale (SISTAN) di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, partecipano i soggetti privati che svolgono funzioni o servizi d'interesse pubblico o si configurino come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema stesso. Tali soggetti sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo criteri che garantiscano il rispetto dei principi di imparzialità e completezza dell'informazione statistica. Ad essi si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 322 del 1989.
2. I soggetti costituenti il SISTAN contribuiscono mediante l'apporto di risorse anche finanziarie ai progetti di assistenza tecnica ed agli interventi di formazione destinati al personale addetto alle attività statistiche.
Note all'art. 1:
- Per il titolo del decreto legislativo n. 322/1989 vedi le premesse del provvedimento.
- La legge n. 675/1996 reca: "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".
- Il decreto legislativo n. 281/1999 reca: "Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica".