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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 agosto 1999, n. 320

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-9-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/2006)
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Testo in vigore dal:  1-9-2000
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IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 1999;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18 giugno 1999;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del 28 luglio 1999 e del 14 luglio 1999;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'interno;

Adotta

il seguente decreto:

Art. 1

Beneficiari
1. Possono accedere al beneficio della fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo gli alunni che adempiono l'obbligo scolastico e che appartengano a nuclei familiari il cui reddito annuo, determinato a norma dell'articolo 2, sia equivalente o inferiore a trenta milioni di lire.
2. Gli studenti della scuola secondaria superiore possono accedere al beneficio della fornitura anche in comodato dei libri di testo alle condizioni di cui al comma 1.
3. Il beneficio è richiesto da chi esercita la potestà genitoriale.
4. Le scuole comunicano al comune le richieste degli studenti in possesso dei requisiti ai fini dell'attivazione dei benefici di cui al presente decreto.
(( Ai fini dell'erogazione del beneficio il comune può avvalersi della collaborazione delle scuole))
.
((2))
5. Per la fornitura di libri agli alunni delle scuole elementari seguita ad applicarsi l'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

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AGGIORNAMENTO (2)

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 21 dicembre 2001, n. 419 (in G.U. 1ª s.s. 27/12/2001, n. 50), "Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, escludere le Province autonome di Trento e di Bolzano dalla ripartizione dei fondi destinati a garantire la gratuità totale o parziale dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico e a provvedere alla fornitura anche in comodato di libri di testo in favore degli studenti della scuola secondaria superiore, effettuata con il d.P.C.m. 5 agosto 1999, n. 320 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo), e con il d.P.C.m. 4 luglio 2000, n. 226 (Regolamento recante conferma con modificazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, n. 320, concernente disposizioni di attuazione dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo), in applicazione dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e, rispettivamente, dell'art. 53 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge finanziaria 2000); e conseguentemente;
b) Annulla per quanto di ragione [...] l'art. 1, commi 1 e 2, del predetto d.P.C.m. n. 226 del 2000".