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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 febbraio 1998, n. 34

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298, concernente norme di riordino del settore farmaceutico.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-3-1998
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vigente al 26/04/2024
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Testo in vigore dal:  21-3-1998

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 8 novembre 1991, n. 362, recante norme di riordino del settore farmaceutico;
Visto in particolare l'articolo 4, comma 9, il quale prevede che la composizione della commissione giudicatrice per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche, i criteri per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi, le prove di esame e le modalità di svolgimento del concorso sono fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 gennaio 1998;
Sulla proposta del Ministro della sanità;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"2. La commissione esaminatrice, fermo restando l'obbligo di procedere alla determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli prima dell'espletamento della prova attitudinale, può stabilire di procedere all'attribuzione del punteggio per titoli ai soli candidati che hanno superato la suddetta prova";
b) all'articolo 7, comma 2, dopo le parole "nominata dal Ministro" sono aggiunte le seguenti: "e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, unitamente alle relative risposte";
c) all'articolo 7, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. La commissione esaminatrice adotta le misure necessarie ad impedire che i candidati possano risalire al numero d'ordine con il quale le domande sorteggiate sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 febbraio 1998

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 febbraio 1998 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Prodi Il Ministro della sanità Bindi

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1998 Registro n. 1

Presidenza, foglio n. 111

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- Il testo del comma 9 dell'art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è il seguente:
"9. La composizione della commissione giudicatrice, i criteri per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi, le prove di esame e le modalità di svolgimento del concorso sono fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
- Il D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298, reca: "Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico".
Note all'art. 1:
- Per il titolo del D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298, vedi nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 4 del sopra citato D.P.C.M. n. 298/1994, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 4 (Punteggi). - 1. Ciascun commissario dispone di 10 punti per la valutazione dei titoli e di 10 punti per la prova attitudinale.
2. La commissione esaminatrice, fermo restando l'obbligo di procedere alla determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli prima dell'espletamento della prova attitudinale, può stabilire di procedere all'attribuzione del punteggio per titoli ai soli candidati che hanno superato la suddetta prova".
- Il testo dell'art. 7 del sopra detto D.P.C.M. n. 298/1994, come modificato dal presente decreto, è il seguente:
"Art. 7 (Prova attitudinale). - 1. La prova attitudinale si articola in cento domande, riguardanti le seguenti materie: farmacologia, tecnica farmaceutica - anche con riferimenti alla chimica farmaceutica - e legislazione farmaceutica. Il candidato deve indicare la risposta esatta fra le cinque già predisposte.
2. Le domande, con le relative risposte, sono estratte a sorte dalla commissione esaminatrice fra le tremila predisposte ogni due anni dal Ministero della sanità, su proposta di una commissione nominata dal Ministro e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale unitamente alle relative risposte.
2-bis. La commissione esaminatrice adotta le misure necessarie ad impedire che i candidati possano risalire al numero d'ordine con il quale le domande sorteggiate sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
3. Finchè il Ministero della sanità non provveda all'adempimento di cui al comma 2, le domande della prova attitudinale sono predisposte dalla commissione esaminatrice con modalità che assicurino la segretezza e la casualità della scelta.
4. Per la prova è concesso un tempo non superiore a un'ora e trenta minuti.
5. A ciascuna risposta esatta sono attribuiti 0,1 punti per commissario. Sono considerate sufficienti, ai fini della idoneità, le prove, dei candidati che conseguono almeno 37,5 punti".