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DECRETO-LEGGE 11 novembre 2022, n. 173

Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. (22G00185)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/11/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 dicembre 2022, n. 204 (in G.U. 04/01/2023, n. 3).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/2023)
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Testo in vigore dal:  5-1-2023
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di procedere ad un complessivo riordino delle funzioni e delle competenze attribuite ai Ministeri;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare l'azione di Governo in materia di politiche per il mare, nonché in materia di valorizzazione, tutela e promozione del made in Italy in Italia e nel mondo;
Ritenuto, altresì, di dover apportare le conseguenti modificazioni e integrazioni alla disciplina relativa alla composizione e al funzionamento del Comitato interministeriale per la transizione ecologica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 novembre 2022;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 6) è sostituito dal seguente: «
((6) Ministero))
delle imprese e del made in Italy»;
b) il numero 7) è sostituito dal seguente: «
((7) Ministero))
dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;
c) il numero 8) è sostituito dal seguente: «
((8) Ministero))
dell'ambiente e della sicurezza energetica»;
d) il numero 9) è sostituito dal seguente: «
((9) Ministero))
delle infrastrutture e dei trasporti»;
e) il numero 11) è sostituito dal seguente: «
((11) Ministero))
dell'istruzione e del merito».