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DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 (Raccolta 2022) (1)

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. (22G00002)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/01/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 4 marzo 2022, n. 18 (in G.U. 08/03/2022, n. 56).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/05/2022)
Testo in vigore dal:  9-3-2022
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

Estensione dell'obbligo vaccinale al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori
1. All'articolo 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Dal 1° febbraio 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui al comma 1 si applica al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori
((, nonché al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale))
.»;
b) al comma 2:
1) al primo periodo, dopo le parole «comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e del comma 1-bis»;
2) al secondo periodo, dopo le parole «comma 1, lettera a),» sono inserite le seguenti: «
((e al comma 1-bis e))
»;
c) al comma 3, le parole «il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «il 15 giugno 2022»;
d) nella rubrica, le parole «e degli Istituti penitenziari» sono sostituite dalle seguenti: «, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori».