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DECRETO-LEGGE 23 aprile 2008, n. 80

Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-4-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2008, n. 111 (in G.U. 23/06/2008, n.145).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/08/2008)
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Testo in vigore dal:  24-6-2008
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la situazione finanziaria, manifestata nelle informazioni rese al mercato, dell'Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. e considerato il ruolo di quest'ultima quale vettore che maggiormente assicura il servizio pubblico di trasporto aereo nei collegamenti tra il territorio nazionale e i Paesi non appartenenti all'Unione europea, nonché nei collegamenti di adduzione sulle citate rotte del traffico passeggeri e merci dai e ai bacini di utenza regionali;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare, per ragioni di ordine pubblico e di continuità territoriale, detto servizio pubblico di trasporto aereo mediante la concessione da parte dello Stato ad Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. di un prestito di breve termine, a condizioni di mercato, della durata strettamente necessaria per non comprometterne la continuità operativa nelle more dell'insediamento del nuovo Governo, ponendolo in condizione di assumere, nella pienezza dei poteri, le iniziative ritenute necessarie per rendere possibile il risanamento e il completamento del processo di privatizzazione della società;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 aprile 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dei trasporti;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. È disposta in favore di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., per consentirle di fare fronte a pressanti fabbisogni di liquidità, l'erogazione dell'importo di euro 300 milioni, a valere sulle disponibilità di cui alla contabilità speciale 1201 e in deroga alla procedura di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46; tali disponibilità vengono ricostituite alla restituzione dell'importo erogato, maggiorate degli interessi maturati ai sensi del
((comma 2-bis))
.
((
2. La somma erogata ad Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. ai sensi del comma 1 è rimborsata nel minore termine tra il trentesimo giorno successivo a quello della cessione della partecipazione azionaria di titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze o della perdita del controllo effettivo da parte del medesimo Ministero, e il 31 dicembre 2008.
2-bis. Le medesime somme sono gravate da un tasso di interesse equivalente ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione europea e, segnatamente, fino al 30 giugno 2008, al tasso indicato nella comunicazione della Commissione europea 2007/C 319/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 319 del 29 dicembre 2007, e, dal 1° luglio 2008, al tasso indicato in conformità alla comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 14 del 19 gennaio 2008, con una maggiorazione pari all'1 per cento.
2-ter. Le somme di cui al comma 1 e gli interessi maturati sono utilizzati per far fronte alle perdite che comportino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo legale.
2-quater. In caso di liquidazione dell'Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., il debito di cui al presente articolo è rimborsato solo dopo che sono stati soddisfatti tutti gli altri creditori, unitamente e proporzionalmente al capitale sociale.
2-quinquies. All'esito della cessione o della perdita del controllo effettivo da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, le eventuali somme e gli interessi maturati utilizzati per far fronte alle perdite ai sensi del comma 2-ter si intendono ripristinati e dovuti dalla citata compagnia aerea, che provvede al relativo rimborso con aumento di capitale almeno di pari importo.
2-sexies. Il ripristino degli obblighi di pagamento si applica anche in ipotesi di realizzo di utili da parte di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.; in tale caso le somme e gli interessi maturati sono dovuti nei limiti degli utili realizzati e sono in ogni caso assoggettati alla disciplina di cui ai commi precedenti.
2-septies. All'onere derivante dal comma 2-ter, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2008, si fa fronte:
a) quanto a 205 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) quanto a 85 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
c) quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
2-octies. L'importo di 300 milioni di euro viene versato sulla contabilità speciale 1201, utilizzata ai sensi del comma 1 per concedere l'anticipazione ad Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A.
Le eventuali somme, rimborsate ai sensi del comma 2-quinquies, vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nella stessa proporzione e fino alla concorrenza massima dell'importo ridotto, alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, commi 841 e 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
))
3. Tutti gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere da Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. a fare data dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine di cui al comma 2
((. . .))
sono equiparati a quelli di cui al terzo comma, lettera d), dell'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, per gli effetti previsti dalla medesima disposizione.