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DECRETO-LEGGE 30 marzo 2007, n. 36

Disposizioni urgenti in materia di Consigli giudiziari.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-3-2007.
Decreto-Legge convertito dalla L.23 maggio 2007, n. 66 (in G.U. 28/05/2007, n.122).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/04/2007)
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Testo in vigore dal:  30-3-2007

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare fino alla proclamazione dei nuovi eletti la scadenza del mandato dei componenti dei Consigli giudiziari in carica, in ragione della mancata approvazione delle norme necessarie per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei suddetti organi fissata per il 1° aprile 2007;
Considerato che le operazioni elettorali relative al Consiglio direttivo della Corte di cassazione non possono avere luogo per le medesime ragioni;
Ritenuto che la proroga appare indispensabile per evitare un grave vuoto istituzionale e il conseguente notevole pregiudizio al sistema di autogoverno della magistratura e al funzionamento delle istituzioni giudiziarie;
Ritenuto che appare necessario procedere contestualmente alla fissazione della data di svolgimento delle elezioni dei componenti dei suddetti organi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. I componenti dei Consigli giudiziari in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano a svolgere le proprie funzioni fino alla proclamazione dei nuovi eletti.
2. Le elezioni del Consiglio direttivo della corte di cassazione e quelle per il rinnovo dei Consigli giudiziari presso le Corti di appello operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto si svolgono la prima domenica ed il successivo lunedì del mese di aprile dell'anno 2008.