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DECRETO-LEGGE 31 marzo 2005, n. 44

Disposizioni urgenti in materia di enti locali.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-4-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 maggio 2005, n. 88 (in G.U. 31/05/2005, n.125).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/07/2005)
Testo in vigore dal:  1-4-2005

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la funzionalità degli enti locali, relativamente alle procedure di approvazione dei bilanci di previsione ed alle operazioni di recupero del conguaglio dell'addizionale comunale sul consumo di energia elettrica, nonché l'operatività dell'Ufficio di piano per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Bilanci di previsione degli enti locali
1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2005 da parte degli enti locali è differito al 31 maggio 2005.
2. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2005, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.