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DECRETO-LEGGE 19 gennaio 2005, n. 2

Interventi umanitari per le popolazioni del sudest asiatico.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/1/2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 10 marzo 2005, n. 33 (in G.U. 14/03/2005, n.60).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/03/2005)
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Testo in vigore dal:  15-3-2005
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerata la situazione di grave emergenza umanitaria in atto nell'area del sudest asiatico, determinatasi a seguito della catastrofe naturale occorsa il 26 dicembre 2004;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fornire immediato sostegno alle popolazioni, anche mediante la partecipazione all'azione multilaterale alla ricostruzione dei Paesi ed al ripristino delle infrastrutture sanitarie e socioeconomiche di base;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la rapida realizzazione dei necessari interventi umanitari, in adesione alle raccomandazioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, formulate al termine della Conferenza dei Paesi donatori, svoltasi a Ginevra l'11 gennaio 2005;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la partecipazione italiana alla ricostruzione di Fondi internazionali di sviluppo, nonché l'erogazione del contributo italiano al Fondo Globale di lotta all'AIDS, malaria e tubercolosi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Interventi di cooperazione allo sviluppo
1. Per la realizzazione degli interventi destinati a garantire il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni del sudest asiatico colpite dalla catastrofe del 26 dicembre 2004, nonché per la ricostruzione dei Paesi e per la partecipazione alle iniziative degli organismi internazionali, è autorizzata la spesa di euro 70.000.000
(( per l'anno 2005 ))
.
2. Per la copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede mediante
(( corrispondente riduzione dell'autorizzazione ))
di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come
(( determinata ))
nella Tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla voce Ministero degli affari esteri.