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DECRETO-LEGGE 3 maggio 2004, n. 113

Disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 6/5/2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2004, n. 164 (in G.U. 03/07/2004, n.154).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2004)
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Testo in vigore dal:  4-7-2004
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di realizzare taluni interventi straordinari all'interno del nodo urbano di Parma, città prescelta quale sede dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Per gli interventi straordinari volti
((all'adeguamento delle dotazioni infrastrutturali di carattere viario e ferroviario e alla riqualificazione urbana))
della città di Parma, scelta dall'Unione europea quale sede dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, è autorizzato a favore del comune di Parma un limite di impegno quindicennale pari ad euro 6.450.000 a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, così come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Il programma degli interventi da realizzare nell'ambito delle disponibilità autorizzate dal comma 1 è predisposto dal comune di Parma ed approvato
((, sentita la regione Emilia-Romagna, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta))
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
((
2-bis. Al fine di garantire la realizzazione di interventi complementari a quelli di cui al comma 1, il comune di Parma e i comuni capoluogo delle province limitrofe alla provincia di Parma possono adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un programma integrato contenente gli ulteriori interventi di adeguamento infrastrutturale e logistico dei territori interessati, con particolare riferimento ai collegamenti con i sistemi aeroportuali lombardo ed emiliano, nonché le attività convegnistiche e istituzionali funzionali all'insediamento dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare.
))
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.