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DECRETO-LEGGE 18 febbraio 2003, n. 25

Disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico ((e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici)).

note: Entrata in vigore del decreto: 20-2-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2003, n. 83 (in G.U. 19/04/2003, n.92).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
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Testo in vigore dal:  1-1-2018
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il quale stabilisce che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto sono individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, nonché l'articolo 5, comma 2, il quale stabilisce che dal 1 gennaio 2001 l'ordine di entrata in funzione delle unità di produzione di energia elettrica, nonché la selezione degli impianti di riserva e di tutti i servizi ausiliari offerti, sono determinati secondo il dispacciamento di merito economico;
Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio 2000 e in data 17 aprile 2001, pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 27 del 3 febbraio 2000 e n. 97 del 27 aprile 2001, con i quali sono stati individuati gli oneri generali del sistema elettrico, ai sensi del citato articolo 3, comma 11;
Ritenuto che la liquidazione definitiva degli oneri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e all'articolo 3, comma 1, lettera a), del predetto decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 26 gennaio 2000 è finalizzata al raggiungimento dell'equilibrio economico nella formazione dei prezzi ed a garantire la piena concorrenzialità del mercato;
Tenuto conto che ad oggi i costi non recuperabili di cui al citato articolo 3, comma 1, lettere a) e b), non sono stati ancora quantificati;
Ritenuto che occorre eliminare ogni perdurante incertezza regolatoria, al fine di consentire l'eliminazione degli ostacoli alla sollecita entrata in funzione del sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79 del 1999 e che, pertanto, occorre consentire agli operatori la definizione delle partite economiche relative agli oneri generali afferenti al sistema elettrico;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare immediate misure per garantire la continuità delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza ed economicità, attraverso la definizione di regole certe in ordine ai rapporti economici tra i soggetti che operano nel mercato;
Ritenuto inoltre necessario individuare criteri di priorità per l'efficace attuazione del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, finalizzati al rafforzamento del sistema di produzione di energia elettrica in termini sia di potenza installata, sia di affidabilità e diversificazione dei combustibili di alimentazione, in grado di garantire la sicurezza e l'economicità del sistema elettrico nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Oneri generali del sistema elettrico
1. A decorrere dal 1 gennaio 2004, gli oneri generali del sistema elettrico, di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono costituiti da:
a) i costi connessi allo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare
((, alle attività derivanti dagli obblighi di cui all'Accordo transattivo tra il Governo italiano e la Comunità europea dell'energia atomica stipulato a Roma e Bruxelles il 27 novembre 2009))
ed alle attività connesse e conseguenti;
b) i costi relativi all'attività di ricerca e di sviluppo finalizzata all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico;
c) l'applicazione di condizioni tariffarie favorevoli per le forniture di energia elettrica previste dalle disposizioni richiamate nell'articolo 2, punto 2.4, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 1997, e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996;
d) la reintegrazione dei maggiori costi derivanti dalla forzata rilocalizzazione all'estero delle attività di scarico a terra e rigassificazione del gas naturale importato dall'ENEL S.p.a. dalla Nigeria, in base agli impegni contrattuali assunti anteriormente alla data del 19 febbraio 1997, e che non possono essere recuperati a seguito dell'entrata in vigore della direttiva n. 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, pari ai costi annui effettivamente sostenuti derivanti dal complesso dei relativi impegni contrattuali, al netto dei costi di rigassificazione del gas naturale, sommati agli oneri derivanti dalle perdite tecniche, effettivamente sostenuti fino al 1 gennaio 2010.