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DECRETO-LEGGE 3 luglio 2003, n. 159

Divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo.

note: Entrata in vigore del decreto: 5-7-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 213 (in G.U. 11/08/2003, n.185).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2022)
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Testo in vigore dal:  27-9-2022
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che si sono registrati casi di importazione di specie di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo con conseguenti fenomeni di allarme sociale;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di includere anche gli aracnidi potenzialmente pericolosi per l'uomo tra le specie animali per le quali sono vietati la detenzione ed il commercio in ragione della particolare pericolosità per l'incolumità e la salute pubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'interno;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Sono da considerare potenzialmente pericolosi per l'incolumità e la salute pubblica tutti gli esemplari vivi di aracnidi selvatici, ovvero provenienti da riproduzioni in cattività, che possono arrecare, con la loro azione diretta, effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che comunque possono costituire pericolo per l'incolumità pubblica.
2. È vietato a chiunque, detenere, commercializzare, importare, esportare o riesportare gli esemplari di cui al comma 1, salve le esenzioni previste dal comma 6 dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150. In caso di inosservanza si applica la disciplina sanzionatoria di cui al comma 4 del medesimo articolo 6, e successive modificazioni.
3. A coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, detengono esemplari vivi delle specie di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni, fatte salve le esenzioni previste dal comma 6 del medesimo art. 6. Il termine per la denuncia di cui al suddetto comma 3 all'ufficio territoriale del governo è di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

((2))
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 135 ha disposto (con l'art. 16, comma 1, lettera b)) che "Sono abrogati:
[...]
b) dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, il decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 213, recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo".