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DECRETO-LEGGE 27 giugno 2003, n. 151

Modifiche ed integrazioni al codice della strada.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-6-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2003, n. 214 (in SO n.133, relativo alla G.U. 12/08/2003, n.186).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/12/2016)
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vigente al 19/03/2024
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Testo in vigore dal:  13-8-2003
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante disposizioni integrative e correttive del Nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85;
Visto il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di integrare le norme del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, in vista della sua entrata in vigore, con l'obiettivo di pervenire ad un più elevato livello di sicurezza già nei prossimi esodi estivi caratterizzati da un massiccio incremento della circolazione nelle strade;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modifiche alle disposizioni inerenti l'espletamento dei
servizi di polizia stradale, le norme per la costruzione
((e la tutela))
delle strade
((, le norme sui veicoli))

e le norme di equipaggiamento dei veicoli

1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza
(( . . . ))
";
b) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: "f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.".
((1-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonché i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1";
1-ter. Al comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "nel presente articolo" sono inserite le seguenti: ", eccetto quelli di cui al comma 3-bis,".))

2. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: "solo per le strade esistenti" sono sostituite dalle seguenti: "solo per specifiche situazioni";
b) le parole: "l'adeguamento" sono sostituite dalle seguenti: "il rispetto".
((2-bis. Al comma 13-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 16.000; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione".
2-ter. Dopo il comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"2-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei segnali di localizzazione territoriale del confine del comune, lingue regionali o idiomi locali presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione nella lingua italiana".
2-quater. Il comma 4 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI".
2-quinquies. Al comma 5 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "ai sensi del comma 4" sono soppresse".))

3. All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2
((sono inseriti i seguenti))
:
"2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici,
((immatricolati in Italia e))
con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti.
((Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104.))
";
((2-ter. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi adibiti al trasporto di cose o di persone, con massa complessiva a pieno carico superiore a 7t, devono essere equipaggiati con dispositivi atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. A decorrere dal 1° gennaio 2005, chiunque viola le disposizioni di cui al presente comma è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10.
3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati e omologati dispositivi di rilevamento a distanza di situazioni di rischio o di emergenza di cui possono essere dotati gli autoveicoli.
3-ter. I trenini turistici classificati quali veicoli atipici ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ai fini di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera z), della legge 22 marzo 2001, n. 85, possono trainare fino a tre rimorchi. ))