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DECRETO-LEGGE 22 maggio 2002, n. 97

Misure urgenti per assicurare ospitalità ((e protezione temporanea)) ad alcuni palestinesi.

note: Entrata in vigore del decreto-legge: 22-5-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 2002, n. 141 (in G.U. 20/07/2002, n.169).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/05/2003)
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Testo in vigore dal:  23-5-2003
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le decisioni intervenute nell'ambito dell'Unione europea;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni che consentano all'Italia di fornire un determinante contributo ai fini della soluzione della grave crisi venutasi a determinare con l'occupazione del Convento e della Basilica della Natività di Bethlemme, intervenendo con speciali ed eccezionali norme;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. In deroga alla vigente legislazione è autorizzato, in attuazione delle deliberazioni adottate dall'Unione europea, l'ingresso e la permanenza nel territorio nazionale, alle condizioni previste dal presente decreto e per un periodo massimo di dodici mesi, di tre cittadini stranieri richiedenti accoglienza per ragioni umanitarie, purché inclusi nella lista dei tredici nominativi trasferiti nell'isola di Cipro in base alle intese intercorse tra l'Autorità palestinese ed il Governo israeliano.
((2))
2. I richiedenti accoglienza in Italia dichiarano, per il tramite della rappresentanza diplomatica italiana competente o di altra Autorità delegata:
a) il loro nome e cognome;
b) l'indicazione della loro nazionalità;
c) la disponibilità a trasferirsi volontariamente in Italia per una permanenza temporanea;
d) l'accettazione delle condizioni di accoglienza di cui all'articolo 2.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 21 maggio 2003, n. 111, convertito senza modificazioni dalla L. 8 luglio 2003, n. 174, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2002, n. 141, è prorogato al 31 dicembre 2003".