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DECRETO-LEGGE 10 maggio 2002, n. 92

Differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-5-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 luglio 2002, n. 140 (in G.U. 12/07/2002, n.162).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/07/2002)
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Testo in vigore dal:  13-7-2002
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente l'attuazione della direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, relativa alla qualità delle acque di balneazione;
Considerato che con numerosi provvedimenti normativi è stato consentito alle regioni di derogare, a determinate condizioni, ai valori limite del parametro ossigeno disciolto di cui al punto 11 dell'allegato 1 al citato decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, ai fini del giudizio di idoneità delle acque di balneazione;
Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 159, convertito dalla legge 2 luglio 2001, n. 249, che ha prorogato al 31 dicembre 2001, tale disciplina derogatoria;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire ulteriormente il predetto termine, considerato il perdurare del fenomeno di eutrofizzazione delle acque;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Differimento termini ossigeno disciolto
1.
((Il termine per l'applicazione della disciplina))
prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, e successive modificazioni, è
((differito))
al 31 dicembre 2003.
((
1-bis. I programmi di interventi urgenti a stralcio, accompagnati dal piano finanziario ed economico elaborato ai sensi dell'articolo 141, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e inviati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, assicurano l'attuazione della disciplina di cui al comma 1
))