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DECRETO-LEGGE 7 marzo 2002, n. 22

Disposizioni urgenti per l'individuazione della disciplina relativa all'utilizzazione del coke da petrolio (pet-coke) negli impianti di combustione.

note: Entrata in vigore del decreto: 9/3/2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 maggio 2002, n. 82 (in G.U. 07/05/2002, n.105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/04/2006)
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Testo in vigore dal:  8-5-2002
aggiornamenti all'articolo

Art. 1

1. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 7, comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera f-quater)";
b) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera f-ter) è aggiunta la seguente: "f-quater) il coke da petrolio utilizzato come combustibile
((per uso produttivo))
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