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DECRETO-LEGGE 1 giugno 2002, n. 105

Ulteriore ((differimento)) della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-6-2002.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2002, n. 162 (in G.U. 31/07/2002, n.178).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/07/2002)
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Testo in vigore dal:  1-8-2002
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la prosecuzione di una adeguata copertura assicurativa a favore delle imprese di trasporto aereo nazionali e di quelle di gestione aeroportuale, in ragione anche della particolare e contingente condizione del mercato in ordine ai costi di assicurazione dei perduranti rischi da atti di guerra o terroristici, necessaria a consentire il proseguimento dell'attività delle stesse;
Visto l'atto di indirizzo formulato dalla Commissione europea;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

((Differimento))
e modalità di applicazione
della copertura assicurativa statale

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 2002, n. 100, è ulteriormente
((differito))
al 30 giugno 2002.
2. Per il periodo dal 1 giugno al 30 giugno 2002 lo Stato italiano garantisce la copertura assicurativa alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 2, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, così come modificato dall'articolo 1 del citato decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45.