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DECRETO-LEGGE 28 settembre 2001, n. 354

Disposizioni urgenti per il trasporto aereo.

note: Entrata in vigore del decreto: 28-9-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2001, n. 413 (in G.U. 27/11/2001, n.276).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2001)
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Testo in vigore dal:  28-2-2002
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato lo stato di crisi del settore del trasporto aereo a seguito degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 compiuti negli Stati Uniti d'America;
Visti gli atti di indirizzo formulati dall'Ecofin nella riunione del 22 settembre 2001 con particolare riguardo all'opportunità di un sostegno da parte dei Governi degli Stati membri dell'Unione europea a favore delle imprese di trasporto aereo che sia limitato nel tempo e finalizzato a favorire un rapido riequilibrio economico del settore;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di riconoscere una adeguata garanzia finanziaria a favore delle imprese di trasporto aereo nazionali, anche in considerazione della peculiare e contingente condizione del mercato in ordine ai costi di assicurazione dei rischi derivanti da atti di guerra o terroristici, necessaria a consentire il proseguimento delle attività dalle stesse svolte;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delle attività produttive;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Lo Stato italiano presta garanzia, a titolo gratuito, per il risarcimento dei danni subiti da terzi in conseguenza di atti di guerra o di terrorismo nell'esercizio del servizio aereo, in favore delle imprese di trasporto aereo nazionali, munite di valida licenza di esercizio rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio del 23 luglio 1992, e del regolamento ENAC del 14 febbraio 2000, per il trasporto aereo di passeggeri e merci a titolo oneroso, nonché in favore delle imprese di gestione aeroportuale.
2. La garanzia di cui al comma 1 è prestata limitatamente agli importi per i quali le imprese di trasporto aereo e le imprese di gestione aeroportuale sono nell'impossibilità di ottenere una copertura assicurativa a causa del rifiuto da parte delle compagnie assicurative ovvero di applicazione di premi eccessivamente onerosi rispetto alle ordinarie condizioni di mercato praticate fino all'11 settembre 2001. La garanzia è prestata fino a concorrenza di un importo massimo, per ciascuna impresa di cui al comma 1 e per singolo sinistro, di 2,2 miliardi di euro, fino al 31 dicembre 2001.
3. È esclusa ogni azione di rivalsa dello Stato nei confronti delle imprese di cui al comma 1, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave.
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 27 dicembre 2001, n. 450, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2002, n. 14, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che il termine di cui al presente articolo 1, è prorogato sino al 31 marzo 2002.