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DECRETO-LEGGE 3 agosto 2001, n. 313

Disposizioni urgenti in materia di utilizzo del gasolio in agricoltura.

note: Entrata in vigore del decreto: 4-8-2001.
Decreto-Legge convertito dalla L. 28 settembre 2001, n. 357 (in G.U. 02/10/2001, n.229).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/2001)
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Testo in vigore dal:  4-8-2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
Visto il decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, concernente proroga del regime speciale in materia di IVA per i produttori agricoli;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375, concernente regolamento recante norme relative alla riduzione del gasolio da utilizzare in agricoltura, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare termini e modalità di alcuni adempimenti previsti dalla disciplina regolamentare adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, e di prorogare il termine entro il quale è consentito commercializzare carburanti denaturati per usi agricoli ad aliquota ridotta di accisa, onde poter contestualmente assicurare una ordinata revisione della predetta disciplina regolamentare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. In attesa della revisione della disciplina regolamentare concernente l'agevolazione sui prodotti petroliferi impiegati in agricoltura, da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, si applicano, limitatamente all'anno 2001, le disposizioni di cui al presente decreto.
2. La dichiarazione di avvenuto impiego, nell'anno 2000, dei carburanti agevolati per l'agricoltura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge di cui al comma 1, è presentata entro il 31 dicembre 2001. Gli uffici incaricati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano del servizio relativo all'impiego dei predetti carburanti provvedono alla determinazione dei quantitativi da ammettere all'uso agevolato sulla base di apposita richiesta, presentata dagli interessati entro il 15 ottobre 2001, contenente l'indicazione del presumibile fabbisogno per l'anno 2001, con riferimento alle superfici coltivate e alla tipologia delle coltivazioni. Le annotazioni sul libretto di controllo dei lavori eseguiti e dei consumi di carburanti agevolati sono facoltative.
3. L'ammontare della cauzione prevista dal regolamento di cui al comma 2, nei confronti degli esercenti di depositi commerciali di oli minerali assoggettati ad accisa ad aliquota intera, è ridotta del 70 per cento.
4. Il termine di scadenza del periodo nel quale è consentito commercializzare prodotti petroliferi per usi agricoli ad aliquota ridotta di accisa, denaturati, è fissato al 31 dicembre 2001.