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DECRETO-LEGGE 19 febbraio 2001, n. 16

Disposizioni urgenti relative al personale docente della scuola.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/2/2001.
Decreto-Legge convertito dalla L. 23 marzo 2001, n. 117 (in G.U. 13/04/2001, n. 87).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/04/2001)
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Testo in vigore dal:  20-2-2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 4;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000, n. 123, recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 25 maggio 2000, n. 201, recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124;
Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica di determinazione, per l'anno scolastico 2000/2001, del contingente del personale docente da assumere con contratto a tempo indeterminato è stato adottato in data 30 novembre 2000, e quindi ad anno scolastico già avviato;
Considerato che le operazioni per l'approvazione delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e delle graduatorie permanenti, alle quali occorre attingere per le assunzioni a tempo sia indeterminato che determinato, si sono concluse ad anno scolastico inoltrato ovvero sono ancora in corso;
Considerato che, per l'effetto combinato delle predette circostanze, si dovrebbe procedere alla sostituzione del personale provvisoriamente confermato o assunto dai dirigenti scolastici all'inizio dell'anno scolastico a norma dell'articolo 1, comma 5, del citato decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, con il personale avente titolo all'assunzione in ruolo o al conferimento della supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, con gravissimo danno per gli alunni in conseguenza dell'interruzione della continuità didattica;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare specifiche disposizioni per garantire la predetta continuità e quindi assicurare l'ordinata prosecuzione dell'anno scolastico;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni relative al personale docente
1. I docenti confermati o assunti sui posti vacanti o disponibili per l'anno scolastico 2000/2001 ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, restano confermati, sui posti attualmente occupati, fino al termine delle attività didattiche, fatto salvo quanto previsto al comma 3. Il predetto personale, ove abbia titolo alla supplenza annuale in base alla posizione occupata nelle graduatorie permanenti, viene confermato sino al termine dell'anno scolastico.
2. Il personale docente, che non risulta in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e che sia inserito nelle graduatorie permanenti in posizione utile ai fini del conferimento delle supplenze, di competenza dei Provveditori agli studi, per l'anno scolastico 2000/2001, è assunto fino al termine delle lezioni. Il relativo contratto ne prevede l'utilizzazione per le esigenze di supplenze brevi che si determinano in ambito provinciale.
Il predetto personale può essere utilizzato, in subordine, per attività di supporto alle istituzioni scolastiche autonome, anche ai fini della realizzazione dell'ampliamento dell'offerta formativa. A tale fine i provveditori agli studi predispongono un apposito piano di utilizzazione. Il periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e il termine della supplenza cui il docente avrebbe avuto titolo in base alla posizione occupata nelle graduatorie permanenti è riconosciuto ai fini giuridici.
3. Nei confronti del personale previsto al comma 1, il cui rapporto di servizio sia cessato prima della data di entrata in vigore del presente decreto per effetto delle assunzioni a tempo indeterminato e determinato ovvero venga a cessare per effetto delle assunzioni a tempo indeterminato sulla base delle graduatorie concorsuali o permanenti approvate entro il 31 agosto 2000, il periodo intercorrente tra la data di cessazione e il termine delle attività didattiche viene considerato come servizio prestato ai fini giuridici.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si possono utilizzare le graduatorie di istituto, per il conferimento di supplenze brevi, esclusivamente in mancanza di personale docente assunto ai sensi del comma 2.
5. Il termine del 31 marzo 2001, previsto dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, è prorogato al 30 giugno 2001. Al personale assunto in ruolo dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, per effetto della inclusione nelle graduatorie approvate in data successiva al 31 agosto 2000, la sede di titolarità è assegnata sui posti residuati dopo le operazioni di trasferimento e passaggio relative all'anno scolastico 2001/2002. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a prorogare, con proprio decreto, il termine del 30 giugno 2001 qualora motivi di eccezionale gravità, non abbiano consentito l'approvazione delle specifiche graduatorie entro il predetto termine. Entro dieci giorni dall'adozione dell'eventuale provvedimento il Ministro riferisce alle competenti Commissioni parlamentari.
6. Sono comunque attribuiti ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie, approvate anche successivamente al 30 giugno 2001, relative ai concorsi per titoli ed esami per cattedre e posti di insegnamento nella scuola materna, elementare e secondaria banditi nell'anno 1999, le cattedre ed i posti vacanti e disponibili dal 1o settembre 2000, nei limiti previsti dal contingente autorizzato con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 novembre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2001.
7. Dall'attuazione del presente decreto non scaturiscono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.