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DECRETO-LEGGE 28 agosto 2000, n. 239

Disposizioni urgenti in materia di finanziamenti per lo sviluppo ed il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi.

note: Entrata in vigore del decreto: 30/8/2000.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 2000, n. 305 (in G.U. 28/10/2000, n.253).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/10/2000)
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Testo in vigore dal:  29-10-2000
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1997, n. 437, recante "Finanziamento della missione italiana in Albania per riorganizzare le Forze di polizia albanesi e dell'assistenza ai profughi della ex Jugoslavia";
Vista la legge 3 agosto 1998, n. 300, recante il finanziamento dei progetti di intervento coordinati dal commissario straordinario del Governo per la prosecuzione del processo di ricostruzione dell'Albania;
Visto il decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44, recante disposizioni urgenti per prorogare la partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare ulteriori finanziamenti per lo sviluppo ed il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 agosto 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della difesa, delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Ulteriori finanziamenti per lo sviluppo e il completamento dei
programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi
1. Per lo sviluppo e il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi fino al 31 dicembre 2000 è autorizzata la spesa di lire 21 miliardi e 784 milioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il coordinamento dei relativi interventi è assicurato dal Ministero dell'interno. Il trattamento economico aggiuntivo, di cui all'art. 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, è corrisposto dal 1 luglio al 31 dicembre 2000 in lire, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1 dicembre 1999-1 maggio 2000.
((
2-bis. Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati ai sensi del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1997, n. 437, della legge 3 agosto 1998, n. 300, nonché del presente decreto.
))