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DECRETO-LEGGE 15 febbraio 2000, n. 21

Proroga del regime speciale in materia di IVA per i produttori agricoli.

note: Entrata in vigore del Decreto: 15/2/2000.
Decreto-Legge convertito dalla L. 14 aprile 2000, n. 92 (in G.U. 15/04/2000, n.89).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/04/2000)
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Testo in vigore dal:  15-2-2000

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, che prevede fino all'anno 1999 disposizioni transitorie relative al regime speciale, in materia di imposta sul valore aggiunto, per i produttori agricoli;
Visto l'articolo 60 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che prevede disposizioni particolari in materia di imposta sul valore aggiunto per i contratti ad esecuzione continuata o differita stipulati dai medesimi produttori agricoli;
Considerate le difficoltà operative riscontrate dagli operatori del settore con riferimento agli adempimenti necessari al passaggio dal suddetto regime speciale a quello ordinario;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni volte a prorogare l'applicazione del predetto regime speciale per l'anno 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle finanze e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modifiche al regime speciale dell'agricoltura
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nel comma 5, le parole: "per gli anni 1998 e 1999" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 1998, 1999 e 2000" e le parole: "negli anni 1998 e 1999" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 1998, 1999 e 2000";
b) nel comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2000" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2001".
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto dal 1° gennaio 2000.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da adottarsi entro il 29 febbraio 2000, ai sensi dell'articolo 2, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono determinati i consumi medi dei prodotti petroliferi per ettaro e per ogni tipo di coltivazione. Entro la medesima data, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, ridetermina le modalità di gestione dell'agevolazione di cui al n. 5) della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e, con effetto dal 1° gennaio 2001, in relazione alla riduzione dei consumi già realizzati, nonché alla applicazione del regime ordinario in materia di imposta sul valore aggiunto per i produttori agricoli, riduce la misura dell'accisa prevista al medesimo n. 5).
5. Alla copertura degli oneri di cui al comma 2, valutati in lire 150 miliardi per l'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dall'attuazione del comma 4.