stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 14 febbraio 2000, n. 18

Disposizioni urgenti per assicurare le prestazioni sanitarie della S.r.l. "Case di cura riunite" di Bari.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/2/2000.
Decreto-Legge convertito dalla L. 13 aprile 2000, n. 90 (in G.U. 14/04/2000, n.88).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/04/2000)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  15-2-2000

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, in base alla normativa vigente, la S.r.l. "Case di cura riunite" di Bari è stata posta in amministrazione straordinaria e che la continuazione dell'esercizio di impresa per la stessa società è stata prorogata fino al 14 febbraio 2000;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare ulteriormente la autorizzazione predetta alla continuazione dell'esercizio di impresa della S.r.l. "Case di cura riunite" di Bari, al fine di assicurare continuità alle particolari prestazioni sanitarie svolte dalla medesima società;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro della sanità;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Al fine di evitare l'interruzione delle prestazioni sanitarie assicurate in Bari dalle strutture della S.r.l. "Case di cura riunite" di Bari in amministrazione straordinaria, il termine di scadenza della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di detta impresa, disposto ai sensi dell'articolo 52, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è differito al 14 maggio 2000.