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DECRETO-LEGGE 17 marzo 1999, n. 64

Disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/3/1999.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 1999, n. 134 (in G.U. 17/05/1999, n.113).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/05/1999)
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Testo in vigore dal:  18-3-1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 agosto 1998, 302, e, in particolare, l'articolo 1 che, nel riformulare l'articolo 567 del codice di procedura civile, ha introdotto l'obbligo del deposito della documentazione necessaria alla vendita, nel termine di sessanta giorni, a pena di estinzione della procedura esecutiva;
Visto l'articolo 13-bis della citata legge n. 302 del 1998, aggiunto dall'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1998, n. 399, cha ha introdotto una disciplina transitoria relativamente ai procedimenti per i quali l'istanza di vendita risultava proposta anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge;
Considerato che i termini stabiliti dalle citate disposizioni si sono rilevati inadeguati, in relazione alle obiettive difficoltà dell'acquisizione della documentazione presso gli uffici competenti, e che, per effetto di tali difficoltà, si profila il diffuso pericolo che molte procedure esecutive siano dichiarate estinte con la relativa cancellazione della trascrizione del pignoramento;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni dirette alla proroga dei termini sopraindicati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

Emana

il seguente decretolegge:

Art. 1

1. L'articolo 13-bis della legge 3 agosto 1998, n. 302, aggiunto dall'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1998, n. 399, è sostituito dal seguente:
"Art. 13-bis (Norma transitoria). - 1. Il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, ha le seguenti scadenze:
a) 21 dicembre 1999, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1995;
b) 21 aprile 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1997;
c) 21 luglio 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1998;
d) 21 ottobre 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1999.".