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DECRETO-LEGGE 9 settembre 1999, n. 312

Disposizioni straordinarie ed urgenti per il settore della pesca.

note: Entrata in vigore del decreto: 10-09-1999.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 1999, n. 405 (in G.U. 09/11/1999, n.263).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/11/1999)
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Testo in vigore dal:  10-11-1999
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
Visto il regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disciplinare la proroga dell'arresto temporaneo dell'attività di pesca nell'Adriatico, di cui al decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, effettuata per evitare i perduranti gravi rischi derivanti dalle operazioni belliche svoltesi nei Balcani, nonché di istituire una misura di accompagnamento sociale in dipendenza delle interruzioni tecniche della pesca per i compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. In dipendenza della continuazione delle operazioni di bonifica interessanti il mare Adriatico, le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1999, n. 249, si applicano anche all'arresto temporaneo dell'attività di pesca effettuato dalle navi iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico nel periodo dal 16 luglio 1999 al 31 agosto 1999, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 50.500 milioni, si provvede:
a) quanto a lire 25.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del "Fondo di rotazione per le politiche comunitarie: finanziamenti CE" di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183
((, intendendosi corrispondentemente ridotta, per il 1999, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, come ripartita dalla tabella F della legge 23 dicembre 1998, n. 449))
;
((
b) quanto a lire 16.000 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; ))
c) quanto a lire 9.500 milioni, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1999, n. 249. Il cofinanziamento comunitario della misura di arresto temporaneo delle attività di pesca viene versato in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato all'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo di rotazione per le politiche comunitarie" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.