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DECRETO-LEGGE 17 giugno 1999, n. 179

Effettuazione dei versamenti dovuti in base alle dichiarazioni relative all'anno 1998 senza applicazione di maggiorazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 18/6/1999.
Decreto-Legge convertito dalla L. 30 luglio 1999, n. 257 (in G.U. 04/08/1999, n.181).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/08/1999)
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Testo in vigore dal:  18-6-1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1999, recante disposizioni per il differimento, per l'anno 1999, dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e di altre dichiarazioni e dei relativi versamenti;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni che consentano di effettuare detti versamenti senza applicazione della maggiorazione prevista dalla vigente normativa, in considerazione del fatto che i contribuenti e gli intermediari che prestano assistenza fiscale hanno incontrato difficoltà anche per i ritardi con i quali sono stati resi disponibili i supporti informatici prodotti da società private;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Differimento del termine dei versamenti
relativi alla dichiarazione dei redditi
1. Per l'anno 1999 non si applica la maggiorazione dello 0,40 per cento mensile a titolo di interesse corrispettivo, prevista dall'articolo 12, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 1999, n. 81:
a) ai versamenti effettuati entro il 30 giugno 1999, risultanti dalle dichiarazioni indicate all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 1999;
b) ai versamenti effettuati entro il 20 luglio 1999 risultanti dalle suddette dichiarazioni presentate dai contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati elaborati gli studi settore approvati con decreti del Ministro delle finanze 30 marzo 1999, pubblicati nei supplementi ordinari numeri 61 e 62 alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999, nei confronti dei quali non operano cause di esclusione o di inapplicabilità; tale disposizione si applica anche ai titolari di redditi derivanti dalla partecipazione in società ed imprese familiari indicate all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero in aziende coniugali non gestite in forma societaria che svolgono le medesime attività.