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DECRETO-LEGGE 1 febbraio 1999, n. 16

((Disposizioni urgenti per la modifica della legge 21 novembre 1991, n. 374, in tema di conferma dell'esercizio delle funzioni di giudice di pace, nonchè proroga dell'esercizio delle funzioni medesime)).

note: Entrata in vigore del decreto: 2-2-1999.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 1 aprile 1999, n. 84 (in G.U. 02/04/1999, n.77).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/1999)
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Testo in vigore dal:  3-4-1999
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la conferma e la proroga dell'esercizio delle funzioni di giudice di pace;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. La rubrica dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituita dalla seguente: "Durata dell'ufficio. Conferma
((.
Ulteriore nomina))
".
2. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 1 è soppresso;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Per la conferma non è richiesto il requisito del limite massimo di età previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera e).
Tuttavia l'esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di età.".
((b-bis) al comma 2, le parole: "Fermo restando il limite di età di cui al comma 1," sono soppresse))
.