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DECRETO-LEGGE 31 maggio 1999, n. 154

Disposizioni straordinarie ed urgenti per la pesca nell'Adriatico.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-6-1999.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 1999, n. 249 (in G.U. 31/07/1999, n.178).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/07/1999)
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Testo in vigore dal:  1-8-1999
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
Visto il regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di consentire l'arresto temporaneo dell'attività di pesca nell'Adriatico, al fine di evitare i gravi rischi derivanti dalle operazioni belliche in corso nei Balcani e conseguentemente di provvedere all'immediato risarcimento delle marinerie coinvolte dal fermo pesca;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. In dipendenza della situazione di crisi internazionale riguardante anche il bacino Adriatico è consentito, in applicazione delle norme previste dal Regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, l'arresto temporaneo dell'attività di pesca per le navi iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico nel periodo compreso tra il 4 giugno 1999 ed il 15 luglio 1999. Il fermo volontario effettuato dal 14 maggio 1999 al 3 giugno 1999 è riconosciuto, nei compartimenti a maggior rischio, sulla scorta di elementi probanti attestati dalle competenti autorità marittime.
2. In conseguenza del fermo di cui al comma 1, il Ministro per le politiche agricole è autorizzato a concedere alle imprese di pesca un premio,
((che non concorre alla formazione del reddito ed è scomputato dalla base imponibile determinata a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,))
rapportato ai parametri previsti dalle tabelle 3 e 4 dell'allegato III al citato regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, ed una indennità giornaliera, determinata con il decreto di cui al comma 3, per garantire a ciascun membro dell'equipaggio imbarcato il minimo contrattuale ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali.
((All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 10.000 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente <Fondo speciale> dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))
3. Le modalità di attuazione del fermo, l'entità del premio e le relative erogazioni sono definite con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare.
4. Il Ministero per le politiche agricole si avvale dell'attività delle capitanerie di porto per l'istruttoria delle istanze presentate e per la definizione dei provvedimenti di pagamento.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 60.000 milioni, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni. Tale somma è versata su conti correnti infruttiferi, intrattenuti presso la Tesoreria centrale dello Stato, in misura di lire 30.000 milioni sul conto denominato "Ministero del Tesoro - Fondo di attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali" e in misura di lire 30.000 milioni sul conto denominato "Ministero del Tesoro - Fondo di attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CE".
In relazione ai cofinanziamenti comunitari si provvederà a reintegrare il Fondo centrale per il credito peschereccio con le modalità di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.
6. È istituita
((, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato,))
una unità di crisi presieduta dal Ministro per le politiche agricole con il compito di coordinare le diverse competenze dei Ministeri interessati e garantire una corretta informazione.