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DECRETO-LEGGE 2 febbraio 1998, n. 7

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitativa.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-2-1998.
Decreto-Legge convertito dalla L. 1 aprile 1998, n. 67 (in G.U. 03/04/1998, n.78).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/04/1998)
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Testo in vigore dal:  2-2-1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare l'attuale normativa in materia di esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, tenuto conto sia della eccezionale carenza di disponibilità abitative, sia della riforma organica della disciplina delle locazioni tuttora all'esame del Parlamento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella runione del 30 gennaio 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;

Emana

il seguente decretolegge:

Art. 1

1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, relativo alla concessione della assistenza della forza pubblica ai fini dell'esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso abitativo, da ultimo prorogato, dall'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 1997, n. 172 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1997, n. 240, è ulteriormente prorogato fino alla data del 31 ottobre 1998.