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DECRETO-LEGGE 25 maggio 1998, n. 156

Proroga di termini in materia di acque di balneazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 25-5-1998.
Decreto-Legge convertito dalla L. 22 luglio 1998, n. 243 (in G.U. 24/07/1998, n.171).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/1998)
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Testo in vigore dal:  25-5-1998

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva 76/160/CEE del Consiglio dell'8 dicembre 1975, relativa alla qualità delle acque di balneazione;
Visto il decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, con il quale, fra l'altro, è stato consentito alle regioni di derogare, per un triennio ed a determinate condizioni, ai valori limite del parametro ossigeno disciolto di cui al punto 11) dell'allegato 1 al citato decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, ai fini del giudizio di idoneità delle acque di balneazione;
Visto l'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, che ha prorogato al 31 dicembre 1997 la disciplina di cui al citato decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare la facoltà prevista dal predetto decretolegge, stante il perdurare del fenomeno di eutrofizzazione delle acque;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 maggio 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente e dei trasporti e della navigazione;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Acque di balneazione
1. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1998.