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DECRETO-LEGGE 27 giugno 1997, n. 185

Differimento del termine per il versamento dei tributi relativi alle dichiarazioni di successione.

note: Entrata in vigore del decreto: 28/6/1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 1997, n. 259 (in G.U. 06/08/1997, n.182).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/08/1997)
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Testo in vigore dal:  28-6-1997

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 11 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, che ha introdotto rilevanti modificazioni in materia di imposta sulle successioni, nonché in materia di imposte ipotecaria e catastale, di imposta di bollo, di tasse ipotecarie e di imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili relative alle dichiarazioni di successione;
Visto il comma 4, secondo periodo, del citato articolo 11 del decreto-legge n. 79 del 1997, che ha previsto, per le dichiarazioni di successione già presentate alla data del 29 marzo 1997, l'effettuazione da parte degli eredi e dei legatari del versamento dei predetti tributi relativi alle dichiarazioni di successione entro il 30 giugno 1997;
Ritenuta la straoardinaria necessità ed urgenza di differire il predetto termine, al fine di evitare che i soggetti interessati, non ancora adeguatamente informati, incorrano in sanzioni per il ritardato versamento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze;

Emana

il seguente decretolegge:

Art. 1

Differimento del termine per il versamento di tributi relativi alle dichiarazioni di successione
1. È differito al 30 settembre 1997, il termine del 30 giugno 1997 previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, per la liquidazione e il versamento dei tributi relativi alle dichiarazioni di successione di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, introdotto dall'articolo 11, comma 1, lettera e), del citato decreto-legge n. 79 del 1997.