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DECRETO-LEGGE 18 novembre 1996, n. 583

Disposizioni urgenti in materia sanitaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 19/11/1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 gennaio 1997, n. 4 (in G.U. 18/01/1997, n.14).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/01/1997)
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Testo in vigore dal:  19-11-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuto che nelle materie della disponibilità degli emoderivati salvavita, dell'organizzazione sanitaria, dei finanziamenti di alcune rilevanti attività sanitarie e del funzionamento delle commissioni mediche periferiche del Tesoro, si sono determinate situazioni richiedenti l'adozione di misure legislative straordinarie ed urgenti;
Ritenuto, in particolare, che la previsione contenuta nell'articolo 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che consente alle aziende farmaceutiche di adeguare nell'arco di un quinquennio i prezzi dei medicinali ai prezzi medi comunitari, ha provocato una consistente rarefazione nel mercato italiano degli emoderivati salvavita; che a contrastare tale fenomeno è risultato insufficiente l'anticipazione dell'adeguamento al 1 gennaio 1997, prevista dal decreto-legge 13 settembre 1996, n. 478; che, pertanto, occorre ulteriormente anticipare, per gli anzidetti farmaci, la data dell'adeguamento al 1 dicembre 1996;
Ritenuto, altresì, che il finanziamento dei contratti collettivi di lavoro della dirigenza medico-veterinaria e dei ruoli professionali tecnico, sanitario e amministrativo del Servizio sanitario nazionale, per il biennio economico 1996-1997, richiede uno stanziamento aggiuntivo a carico del Servizio sanitario nazionale che assume carattere di atto necessitato; che tale esigenza ha assunto carattere di effettiva concretezza a partire dall'8 novembre 1996, avendo il Consiglio dei Ministri sotto tale data deliberato l'autorizzazione a sottoscrivere i contratti suddetti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Emoderivati salvavita
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'adeguamento alla media comunitaria dei prezzi degli emoderivati salvavita in vigore alla data del 15 novembre 1996 avviene a partire dal 1 dicembre 1996.