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DECRETO-LEGGE 28 settembre 1996, n. 504

Disposizioni urgenti per l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici eccedenti il limite previsto dallo statuto delle società partecipate, nonchè per la definizione delle procedure liquidatorie dell'EFIM.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-9-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1996, n. 602 (in G.U. 27/11/1996, n.278).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/11/1996)
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Testo in vigore dal:  28-11-1996
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per consentire l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici eccedenti il limite previsto dallo statuto delle società partecipate, nonché per la definizione delle procedure liquidatorie dell'EFIM;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, il primo periodo è sostituito dal seguente: "2. Con riferimento alle partecipazioni azionarie diverse da quelle detenute dallo Stato, da enti pubblici o da soggetti da questi controllati,
(( . . . ))
, il superamento del limite di cui al comma 1 comporta divieto di esercitare il diritto di voto e comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, attinenti alle partecipazioni eccedenti il limite stesso.".