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DECRETO-LEGGE 8 agosto 1996, n. 429

Potenziamento dei controlli per prevenire l'encefalopatia spongiforme bovina.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-8-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 1996, n. 532 (in G.U. 21/10/1996, n.247).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/10/1996)
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Testo in vigore dal:  22-10-1996
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerata la situazione di estrema gravità determinatasi a causa dell'epidemia di encefalopatia spongiforme bovina;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di potenziare i controlli sanitari, al fine di prevenire l'insorgenza di malattie infettive, nonché di tutelare il consumatore con controlli mirati alla qualità delle carni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della sanità e delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Per far fronte all'insorgenza di malattie infettive e diffusive degli animali e per ogni emergenza che comporti rischi per la salute pubblica nel campo veterinario, alimentare e dei trattamenti fitosanitari
(( o che comporti rischi per il benessere degli animali da allevamento, ))
in adempimento anche ad obblighi comunitari ed internazionali, il Ministero della sanità:
a) qualora non sia possibile provvedere con dipendenti di ruolo, utilizza veterinari, farmacisti e chimici con incarichi individuali a tempo determinato e revocabili, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, e successive modiflcazioni, e provvedendo con i compensi stabiliti dal decreto del Ministro della sanità in data 7 ottobre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 1988, e successive modificazioni;
b) organizza ed impiega le unità di crisi, previste dalle norme nazionali e comunitarie, nonché i centri nazionali di referenza;
c) provvede alla specifica formazione del personale.