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DECRETO-LEGGE 10 maggio 1996, n. 257

Disposizioni urgenti sulle modalità di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 13/5/1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 luglio 1996, n. 368 (in G.U. 12/07/1996, n.162).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/07/1996)
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Testo in vigore dal:  13-7-1996
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che le differenti modalità di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati rispetto a quelle stabilite per le elezioni del Senato della Repubblica hanno ingenerato, nelle precedenti consultazioni politiche, equivoci e disorientamento nel corpo elettorale, con conseguenti contestazioni, in sede di scrutinio, sulla validità del voto espresso;
Considerato che l'anticipato scioglimento delle Camere non consente al Governo l'esercizio dell'iniziativa legislativa prevista dall'articolo 71 della Costituzione;
Ritenuta, pertanto, la straordinaria necessità ed urgenza di uniformare le modalità di espressione del voto, nonché di evidenziare tali modalità sul manifesto contenente le candidature e le liste di candidati e su ciascuna scheda di votazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Al secondo comma dell'articolo 58 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 4 agosto 1993, n. 277, e dall'articolo 2, comma 1, lettera e), n. 2), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, il primo periodo è sostituito dal seguente:
"L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando, con la matita, sulla scheda per l'elezione del candidato nel collegio uninominale un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il cognome e nome del candidato preferito ed il contrassegno o i contrassegni relativi e, sulla scheda per la scelta della lista un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei candidati corrispondenti alla lista prescelta".
2. L'articolo 14 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:
"Art. 14. - 1. Il voto si esprime tracciando, con la matita, un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato prescelti. Sono vietati altri segni o indicazioni".
((
2-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 11 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è aggiunto il seguente:
" 4 -bis. La scheda elettorale per l'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta deve recare doppie diciture in lingua italiana ed in lingua francese"
))