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REGIO DECRETO-LEGGE 4 aprile 1939, n. 589

Revisione generale degli estimi dei terreni. (039U0589)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/04/1939.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 1939, n. 976 (in G.U. 15/07/1939, n. 164).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/07/1958)
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vigente al 25/04/2024
Testo in vigore dal:  22-4-1939

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approtato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1016, sulla riforma degli ordinamenti tributari;
Visti i Regi decreti 4 gennaio 1923-I, n. 16, e 12 marzo 1923-I, n. 505, concernenti l'applicazione della imposta di ricchezza mobile sui redditi agrari;
Vista la legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1231, concernente interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette;
Visto il testo unico di leggi sull'imposta di ricchezza mobile 24 agosto 1867, n. 4021, e successive modificazioni;
Visti il testo unico di leggi per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, e successive modificazioni, nonché il testo unico di leggi comunali e provinciali, approvato con Regio decreto 3 marzo 1934-XII, m. 383, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2332, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1109, concernente la inclusione di una rappresentanza delle organizzazioni sindacali fasciste degli agricoltori o dei lavoratori dell'agricoltura nelle Commissioni censuarie comunali e provinciali;
Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1937-XVI, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938-XVI, n. 614, col quale è istituita una addizionale destinata a costituire un fondo per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza;
Visti la legge 20 marzo 1865, n. 2248 - allegato E - sul contenzioso amministrativo e il testo unico delle leggi nel Consiglio di Stato 26 giugno 1924-II, n. 1054, e successive modificazioni;
Visto il testo unico di leggi 4 luglio 1897, n. 276, sulla conservazione dei catasti terreni e dei fabbricati ed il Regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 664, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 9, che semplifica la procedura per la conservazione del nuovo catasto terreni;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere, ai fini di perequazione, ad una revisione generale degli estimi dei terreni ed in conseguenza di riordinare i ruoli del personale dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, cui è affidata l'esecuzione di tale revisione;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, che istituisce la Camera dei Fasci e delle Corporazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È disposta in tutto il Regno la revisione generale degli estimi dei terreni, mediante aggiornamento delle tariffe e dei valori-base dei vigenti catasti.