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REGIO DECRETO-LEGGE 12 luglio 1934, n. 1290

Modifiche al R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni sulla vita e contro i danni. (034U1290)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/08/1934
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 febbraio 1935, n. 303 (in G.U. 09/04/1935, n. 83).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/04/1935)
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vigente al 25/04/2024
Testo in vigore dal:  14-8-1934

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il regolamento, per l'esecuzione del predetto decreto-legge, approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare disposizioni modificative ed integrative delle citate leggi;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Su

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per le colonie; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le imprese nazionali ed estere di assicurazione e di capitalizzazione, che alla entrata in vigore del presente decreto non siano già autorizzate ad operare nel Regno, devono possedere un capitale sociale o, se si tratta di associazioni di mutua assicurazione, un fondo di garanzia non inferiore:

a) a lire venti milioni, di cui almeno metà versato, quando l'esercizio comprenda l'assicurazione sulla vita o le capitalizzazioni;

b) a lire dieci milioni di cui almeno metà versato, quando l'esercizio comprenda le assicurazioni contro i rischi degli incendi o dei trasporti;

c) a lire cinque milioni, di cui almeno metà versato, per l'esercizio dell'assicurazione contro i rischi infortuni, responsabilità civile, grandine ed altri rami.

Alle imprese che operano in un solo ramo di assicurazione, semprechè non si tratti di rischi specificatamente sopra indicati, potrà essere consentito, con decreto del Ministro per le corporazioni, che il capitale o fondo di garanzia sia limitato alla metà della misura indicata alla precedente lettera c).