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REGIO DECRETO-LEGGE 2 settembre 1919, n. 1759

Che stabilisce norme circa l'ordinamento delle assicurazioni agrarie di mutua assicurazione, recando inoltre altri provvedimenti a loro favore. (019U1759)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/10/1919
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/11/1923)
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vigente al 26/04/2024
Testo in vigore dal:  30-10-1919

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 7 luglio 1907, n. 526, contenente disposizioni a favore delle piccole Società cooperative agricole e delle piccole Associazioni agricole di mutua assicurazione;
Considerata la urgente necessità di emanare disposizioni a favore della mutualità agraria;
Visto il decreto Luogotenenziale 14 aprile 1918, numero 589, che autorizza l'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere riassicurazioni in qualsiasi ramo;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio ed il lavoro, gli approvvigionamenti e i consumi alimentari, di concerto coi ministri segretari di Stato per l'interno, le finanze, il tesoro, l'agricoltura e la grazia e giustizia;

Sentito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Le Associazioni agrarie di mutua assicurazione (Mutue agrarie), regolate dal presente decreto, devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) avere per fine il risarcimento dei danni derivati da
determinati rischi agrari;

b) operare entro una circoscrizione strettamente locale, cioè
limitata al Comune o alla frazione ove ha sede la mutua,
od anche a più Comuni contermini aventi in complesso
popolazione non superiore a cinquemila abitanti; nei maggiori
Comuni suddivisi in più mandamenti la mutua non può eccedere la circoscrizione mandamentale;

c) determinare l'ammontare annuo dei contributi entro il limite
che sarà fissato con R. decreto;

d) osservare il principio della gratuità delle cariche, al quale può essere consentita eccezione nei riguardi del segretario
e del cassiere;

e) escludere ogni e qualsiasi scopo di speculazione.