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COSTITUZIONE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1948. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/10/2023)
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Testo in vigore dal:  9-3-2022
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Art. 41



L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno
((alla salute, all'ambiente,))
alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali
((e ambientali))
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