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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1988, n. 447

Approvazione del codice di procedura penale.

note: Entrata in vigore del decreto: 24/10/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/03/2024)
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Testo in vigore dal:  24-10-1989

Art. 529

Sentenza di non doversi procedere
1. Se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere indicandone la causa nel dispositivo.
2. Il giudice provvede nello stesso modo quando la prova dell'esistenza di una condizione di procedibilità è insufficiente o contraddittoria.