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LEGGE 10 febbraio 1992, n. 214

Ratifica ed esecuzione dei protocolli agli accordi di cooperazione tra la CEE da una parte ed il Regno hascemita di Giordania, la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e lo Stato di Israele dall'altra, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmati a Bruxelles rispettivamente il 9 luglio 1987, il 10 dicembre 1987 ed il 15 dicembre 1987.

note: Entrata in vigore della legge: 08/03/1992
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Testo in vigore dal:  8-3-1992
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti accordi internazionali:
a) protocollo all'accordo di cooperazione tra la CEE ed il Regno Hascemita di Giordania a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, fatto a Bruxelles il 9 luglio 1987;
b) protocollo all'accordo di cooperazione tra la CEE e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, fatto a Bruxelles il 10 dicembre 1987;
c) protocollo all'accordo tra la CEE e lo Stato di Israele a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, fatto a Bruxelles il 15 dicembre 1987.