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LEGGE 6 febbraio 1992, n. 160

Interpretazione autentica dell'articolo 550 del codice di procedura penale e modifica degli articoli 35 e 70 dell'ordinamento giudiziario.

note: Entrata in vigore della legge: 27/02/1992
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Testo in vigore dal:  27-2-1992
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Ai sensi dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'ufficio della procura della Repubblica e l'ufficio del giudice per le indagini preliminari debbono essere istituiti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 41 delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, presso tutte le preture circondariali di cui all'articolo 30 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 1 della legge 1› febbraio 1989, n. 30.
2. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato a determinare con proprio decreto la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari istituiti a seguito dell'entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro di grazia e giustizia determina altresì gli organici dei suddetti uffici giudiziari nell'ambito delle dotazioni dei ruoli del Ministero e con conseguente riduzione dell'organico di altri uffici giudiziari.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 41 del D.P.R. n. 449/1988 (Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni) è il seguente:
"Art. 41. - 1. Fino alla data di entrata in vigore della legge di revisione delle circoscrizioni dei tribunali ordinari e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, le funzioni di pubblico ministero presso le preture di ciascun circondario dei tribunali di cui alla tabella II allegata al presente decreto sono esercitate dal procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario, anche a norma dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, modificato dall'art. 22.
2. Nei circondari previsti dal comma 1 e per il periodo di tempo in esso indicato, i vice procuratori onorari sono addetti alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario".
- Il testo dell'art. 30 del R.D. n. 12/1941 (Ordinamento giudiziario), così come sostituito dall'art. 1 della legge n. 30/1989, è il seguente:
"Art. 30. - La pretura ha sede in ogni capoluogo determinato dalla tabella A annessa al presente ordinamento e comunque in ogni capoluogo di provincia".