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LEGGE 5 febbraio 1992, n. 168

Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili.

note: Entrata in vigore della legge: 14/3/1992
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Testo in vigore dal:  14-3-1992
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, sono nominati notai i dichiarati idonei nel concorso per esame indetto con decreto in data 16 febbraio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 1› marzo 1984, purché siano in possesso dei requisiti richiesti per partecipare ai concorsi per la nomina a notaio.
2. Ai fini della nomina di cui al comma 1, alla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia è stabilito il termine entro il quale gli interessati debbono indicare le sedi, comprese tra quelle disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, nelle quali preferirebbero essere destinati. Per la assegnazione delle sedi si osservano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 5 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Nota all'art. 1:
- Il testo del quarto comma dell'art. 5 del R.D. n. 1728/1932 (Modificazioni alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaio) è il seguente: "Trascorso il termine indicato nel comma precedente, il Ministero provvede alla nomina dei vincitori del concorso assegnando loro le sedi comprese nell'elenco pubblicato, tenuto conto delle indicazioni di preferenza da essi fatte, secondo l'ordine della graduatoria. Qualora manchi l'indicazione e le sedi prescelte non possano essere assegnate in base alla posizione di graduatoria o per ragioni di servizio, il Ministro di grazia e giustizia provvede di ufficio all'assegnazione della sede".