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LEGGE 15 novembre 1986, n. 768

Ulteriori norme per l'aggiornamento dell'albo nazionale dei costruttori.

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Testo in vigore dal:  23-11-1986
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, da ultimo modificato dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è così sostituito:
"Art. 2 (Iscrizione nell'albo). - 1. L'iscrizione nell'albo nazionale è obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a 75 milioni di lire, di competenza dello Stato, degli enti pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato.
2. L'esecutore dei lavori di cui al comma 1 del presente articolo che debba provvedere all'esecuzione di impianti o lavori speciali di cui alle categorie della tabella allegata, eventualmente non scorporati, deve servirsi di ditte inscritte nell'albo per le dette categorie".