stai visualizzando l'atto

LEGGE 3 aprile 1986, n. 93

Riconoscimento dell'aceto balsamico tradizionale di Modena o di Reggio Emilia.

nascondi
Testo in vigore dal:  24-4-1986
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'aceto balsamico tradizionale di Modena o di Reggio Emilia è un condimento invecchiato, ottenuto dal mosto, cotto a fuoco diretto, di uve prodotte da uno o più tra i vitigni Trebbiano, Occhio di gatto, Spergola, Berzemino e Lambruschi, coltivati nelle province di Modena e di Reggio Emilia, senza addizione di altre sostanze.
È consentito l'eventuale innesto iniziale di colonie batteriche acetiche dette "madri".
L'invecchiamento deve avere una durata non inferiore a dodici anni e deve aver luogo in una delle zone di cui al precedente primo comma.