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LEGGE 3 agosto 1985, n. 429

Norme per la gestione dei contributi di cui all'articolo 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, versati dagli studenti delle università e degli istituti superiori.

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Testo in vigore dal:  6-9-1985
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

1. I contributi richiesti agli studenti dalle università e dagli istituti superiori ai sensi dell'articolo 11, ultimo comma, della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, sono utilizzati secondo le disposizioni della presente legge.
2. Presso ciascuna università è costituita una apposita commissione del consiglio di amministrazione, composta dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione stesso e da pari numero di rappresentanti dei docenti, per l'utilizzazione dei fondi destinati alle iniziative e alle attività culturali e sociali attinenti alla realtà universitaria proposte alla commissione stessa da associazioni studentesche rappresentate nei consigli di facoltà o da altre associazioni o gruppi di almeno 50 studenti, in corso o fuori corso da non più di un anno.
3. Una quota parte, pari al 50 per cento dei predetti contributi, è destinata ad iniziative ed attività sportive universitarie.
L'utilizzazione di fondi destinati alla gestione, alla manutenzione, al potenziamento e alla costruzione di impianti sportivi e a manifestazioni sportive universitarie, anche a livello nazionale ed internazionale, è affidata dal consiglio di amministrazione, sentito il comitato di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394, ad enti legalmente riconosciuti, che perseguono come finalità la pratica e la diffusione dello sport universitario e l'organizzazione di manifestazioni sportive universitarie a carattere nazionale ed internazionale.
4. I fondi precedentemente accantonati dalle università e dagli istituti superiori sono utilizzati per le finalità della presente legge in base a piani pluriennali approvati dal consiglio di amministrazione, con facoltà del consiglio di amministrazione stesso di determinare la quota da riservare alle finalità di cui al precedente comma, in misura comunque non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento.
5. Il Ministro della pubblica istruzione emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il relativo regolamento di esecuzione.
6. Nelle libere università nelle quali non è prevista la partecipazione degli studenti al consiglio di amministrazione la componente studentesca nella commissione di cui al secondo comma è costituita dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di amministrazione della opera universitaria.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 agosto 1985

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

NOTA

Nota all'articolo unico, comma 1:
Il testo dell'art. 11, ultimo comma, della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, è il seguente:
"È consentito alle università e agli istituti superiori di richiedere contributi fino alla misura di lire 1.000 per ciascun studente in corso e fuori corso, per le attività assistenziali e sportive delle organizzazioni rappresentative studentesche".